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Aggiornamento stato di agitazione del personale dell’Agenzia delle Dogane Uffici di Genova 1 e 2

By Bacheca

Aggiornamento sullo stato di agitazione ADM Uffici di Genova 1 e 2

 

Si informa la spettabile clientela che in seguito al continuo stato di agitazione di ADM Ufficio di Genova 1 e 2 , a partire dalle ore 13:00 di oggi 17 marzo sino alla giornata di lunedì 20 marzo, alcuni servizi base non saranno garantiti.

Le S.O.T.  informano che vista l’astensione allo straordinario del personale, alcuni servizi potrebbero essere ridotti se non addirittura non garantiti.

I servizi che subiranno maggiori disagi sono i seguenti:  servizio meccanografico, necessario per l’allibramento dei documenti di transito T1, servizi di piccola cassa riguardanti la vidimazione di Eur1/EurMed o versamento diritti di confine per bolle non meccanizzate come T2L e servizi riguardanti l’area controllo da cui dipendono Controlli Doganali Documentali e Fisici delle merci (cd e vm).

 

Essendo la suddetta protesta incentrata sull’astensione allo straordinario non ci è dato sapere quali altri servizi non saranno garantiti dalla Dogana.

Si allega alla presente ultima circolare ricevuta da ADM.

cordiali saluti

Circolare-nr.-130-2023

Lista valorizzata e non fattura “pro forma” per l’esportazione doganale a scopo di lavorazione

By Bacheca

Spett.le Clientela,

Riguardo all’esportazione di beni in un Paese terzo, senza il passaggio della proprietà, per essere lavorati e reimportati sotto forma di “prodotti compensatori”, la presunzione di cessione può essere superata con una “lista valorizzata” o con un documento di trasporto, mentre, che devono essere invalidati con la dicitura “non valida ai fini dell’art. 8 del D.P.R. n. 633/1972”.

E’ quanto chiarisce l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 855 del 22 dicembre 2021, in merito agli oneri documentali richiesti per superare la presunzione di cessione dei beni oggetto di esportazione definitiva senza trasferimento del diritto di proprietà e alle modalità di assolvimento dell’IVA relativa alla lavorazione e all’importazione dei beni risultanti dalla lavorazione resa in territorio extra-UE.

L’Amministrazione finanziaria, sulla scorta della posizione espressa dall’Agenzia delle Dogane, ha ammesso la possibilità che le operazioni di esportazione per la lavorazione e reimportazione dei prodotti compensatori avvengano alla stregua di un’esportazione doganale definitiva, senza peraltro che le medesime possano considerarsi, ai fini IVA, cessioni all’esportazione ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 633/1972 (C.M. n. 156/E/1999 e nota n. 1248/D/1997).

Al fine di superare la presunzione di cessione, i documenti di prassi sopra richiamati hanno precisato che la presunzione non può considerarsi superata con l’emissione di una fattura “pro-forma”, potendo, tuttavia, essere utilizzato un documento contabile, consistente in un’apposita “lista valorizzata su carta intestata” da registrare in uno specifico registro tenuto e conservato ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 633/1972. In alternativa, può essere utilizzato il documento di trasporto o di consegna, senza necessità di annotarlo nel predetto registro.

Come da disposizioni della S.o.t. di Passo Nuovo della Dogana di Genova le esportazioni di merce in conto lavorazione, scortate da fattura proforma non verranno più accettate ai fini del rilascio del certificato di circolazione Eur1.

Tali operazioni dovranno essere scortate da lista valorizzata affinché il suddetto certificato venga correttamente rilasciato.

Si prega di sensibilizzare la vostra clientela ad attenersi alle disposizioni.

 

Cordiali saluti.

By Bacheca

Spett.le Clientela,

Riguardo all’esportazione di beni in un Paese terzo, senza il passaggio della proprietà, per essere lavorati e reimportati sotto forma di “prodotti compensatori”, la presunzione di cessione può essere superata con una “lista valorizzata” o con un documento di trasporto, mentre, che devono essere invalidati con la dicitura “non valida ai fini dell’art. 8 del D.P.R. n. 633/1972”.

E’ quanto chiarisce l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 855 del 22 dicembre 2021, in merito agli oneri documentali richiesti per superare la presunzione di cessione dei beni oggetto di esportazione definitiva senza trasferimento del diritto di proprietà e alle modalità di assolvimento dell’IVA relativa alla lavorazione e all’importazione dei beni risultanti dalla lavorazione resa in territorio extra-UE.

L’Amministrazione finanziaria, sulla scorta della posizione espressa dall’Agenzia delle Dogane, ha ammesso la possibilità che le operazioni di esportazione per la lavorazione e reimportazione dei prodotti compensatori avvengano alla stregua di un’esportazione doganale definitiva, senza peraltro che le medesime possano considerarsi, ai fini IVA, cessioni all’esportazione ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 633/1972 (C.M. n. 156/E/1999 e nota n. 1248/D/1997).

Al fine di superare la presunzione di cessione, i documenti di prassi sopra richiamati hanno precisato che la presunzione non può considerarsi superata con l’emissione di una fattura “pro-forma”, potendo, tuttavia, essere utilizzato un documento contabile, consistente in un’apposita “lista valorizzata su carta intestata” da registrare in uno specifico registro tenuto e conservato ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 633/1972. In alternativa, può essere utilizzato il documento di trasporto o di consegna, senza necessità di annotarlo nel predetto registro.

Come da disposizioni della S.o.t. di Passo Nuovo della Dogana di Genova le esportazioni di merce in conto lavorazione, scortate da fattura proforma non verranno più accettate ai fini del rilascio del certificato di circolazione Eur1.

Tali operazioni dovranno essere scortate da lista valorizzata affinché il suddetto certificato venga correttamente rilasciato.

Si prega di sensibilizzare la vostra clientela ad attenersi alle disposizioni.

 

Cordiali saluti.

INTEGRAZIONE IN TARIC DELLE INFORMAZIONI COMPLEMENTARI (OBBLIGATORIE) REGOLAMENTO CE 1907/2006 SOSTANZE CHIMICHE (REACH)

By Bacheca

Spett.le Clientela,

con comunicato dell’8 febbraio 2023, ADM ha segnalato che a decorrere dal 10 febbraio 2023, a riguardo dell’immissione in libera pratica relativa alle sostanze chimiche di cui alla colonna 1 dell’allegato XVII del Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH), diventa obbligatorio fornire informazioni complementari all’interno della dichiarazione doganale.

L’operatore economico che intende effettuare l’importazione di tali sostanze deve indicare della dichiarazione i seguenti codici:

– Y106: i prodotti figurano della colonna 1 dell’allegato XVII e rispettano le restrizioni REACH definite nella colonna 2 del medesimo allegato,

– Y110: i prodotti importati sono esenti dalle restrizioni REACH ai sensi dell’art. 67, paragrafi 1 e 2, del Regolamento CE n. 1907/2006,

– Y113: i prodotti importati non sono soggetti alle disposizioni del Regolamento CE n. 1907/2006.

In caso di violazione delle disposizioni del Regolamento CE 1907/2006 sono previste sanzioni penali e sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 14 settembre 2009 n. 133.

Le sanzioni amministrative pecuniarie possono essere dirette agli attori della catena di approvvigionamento (fabbricante, importatore, dichiarante, fornitore, utilizzatore a valle, etc) con sanzioni da un minimo di 2.000 euro a 90.000 euro; le sanzioni penali possono essere indirizzate a fabbricante, rappresentante esclusivo, importatore, utilizzatore a valle e si applicano in caso di violazione in materia di sostanze soggette ad autorizzazione e/o registrazione.

Nel caso di importazioni di tali merci, è obbligatorio far dichiarare direttamente all’importatore il codice addizionale da utilizzarsi.

A tal fine è stata predisposta una dichiarazione da allegare ai documenti della bolla che trovate allegata alla presente.

Distinti saluti.