Spett.le Clientela,
con la presente si allega la circolare in merito al divieto di importazione di prodotti siderurgici sottoposti a trasformazione in un paese terzo, che incorporano prodotti siderurgici originari della Russia.
A seguito delle novità introdotte per applicazione dell’art.3 octies del reg. 833/2014, si precisa che la prova dell’origine della merce può avvenire tramite una dichiarazione dell’esportatore/produttore in cui viene indicato che il prodotto non contiene acciaio o ferro originario della Russia (naturalmente dopo le opportune verifiche che deve effettuare tale soggetto). Non è esaustiva pertanto dichiarazione fornita dall’importatore.
Altre prove potrebbero essere richieste dalle autorità competenti come da circolare allegata.
Cordiali saluti.